Descrizione
Il sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225, Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumitàÌ€, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettivitàÌ€ ad stendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonchéÌ in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno o in prossimità delle predette aree.
Ritenuto necessario, nell’approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l’insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno.
Visti:
- la circolare Prefettizia prot. 42298 del 11/04/2016 in tema di lotta agli incendi boschivi;
- l’art. 42 L.R. 16/1996 L.R. 14/2006;
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia ambientale;
- l'articolo 54 lettera “C ” del D.L. 18/08/2000 n. 267 che demanda al Sindaco
- l’emanazione di atti in materia di sicurezza e ordine pubblico;
- la Legge-quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21 novembre 2000;
- il Regolamento Comunale “Sui fuochi controllati in agricoltura” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2008 che, all’art. 2, prevede che “Tutti i proprietari o possessori e conduttori di fondi agricoli lungo tutte le strade ricadenti all'interno del erritorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri, sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi saranno effettuati d’ufficio dall’Amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati”;
- l’art. 29 del Codice della Strada;
- Viste le ulteriori leggi nazionali, tra cui la n. 100/2012, e le leggi regionali in materia vigenti;
Ordina
Art. 1 Obblighi e divieti
È fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere con urgenza, e comunque entro e non oltre il 31
maggio 2024, e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2:
- alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, noncheÌ allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di incendio; tali adempimenti, in relazione alle aree pubbliche o di proprietaÌ€ comunale in cui sia necessario intervenire, fanno carico al competente servizio presso l’U.T.C. dell’Ente;
- alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio, al fine di evitare immissione di rifiuti;
- al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
- ad assicurare in tali aree, fino al 31 ottobre 2024 (salve le proroghe di cui al successivo art.10), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.
E’ vietato, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024 (salve eventuali proroghe di cui alsuccessivo art.10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimitaÌ€ di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonchè di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, ad
eccezione delle pratiche di abbruciamento sul posto - di cui al successivo articolo - se debitamente autorizzate.
Nel suddetto periodo eÌ€ fatto, altresiÌ€, obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
Art. 2 Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti
- Pulitura delle aree - Viali parafuoco Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l’area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte.
Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all’art.1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l’innesco di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra), la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di mt 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a mt 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici. - Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette
Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge. - Smaltimento del materiale di risulta Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovraÌ€ essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata, se di modeste quantità, tramite conferimento presso l’apposito centro di raccolta comunale e/o l’utilizzo delle
postazioni temporanee che verranno organizzate, ovvero avvalendosi di ditte specializzate. Con divieto di abbandono sia all’interno della stessa area o al di fuori di essa, sia nei contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti, discariche abusive, etc. - Abbruciamento sul posto del materiale di risulta (consentito dopo il 31 Ottobre 2024) In alternativa al suddetto smaltimento, dopo il 31 Ottobre 2024, eÌ€ possibile procedere, con esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, all’abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purcheÌ nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
* che le aree in cui procedere all’abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all’immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;
* che il materiale da bruciare sia costituito unicamente da modeste quantità di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali, adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minore quantità possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
* che l’accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza - verificando che, all’orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di
terra vegetale al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
* che durante tutte le fasi dell’attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano, altresì, adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
* che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumositaÌ€ e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le
emissioni generate; a seguito, comunque, di motivato ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco. - Recinzione
Ove sussista l’obbligo della recinzione, totale o parziale, essa, nell’urgenza di provvedervi, sarà normalmente di tipo “provvisionale” (indicativamente: rete metallica sottesa da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base, purcheÌÂ provvista di efficace sistema per l’accesso all’area), non necessitando, così, di alcuna preventiva formalità autorizzativa. Per tipologie di recinzione non provvisionali (muratura, calcestruzzo, etc.) dovranno preventivamente
acquisirsi - a pena delle relative sanzioni di legge - le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferma restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un adeguato sistema provvisionale di recinzione, come quello sopra indicato o di altra tipologia, purcheÌÂ preventivamente ritenuto idoneo dal Comando di Polizia Locale.
Vieta
- nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre pp.vv., di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la riproduzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente, né mettano in pericolo la salute umana.
- a chiunque, nello stesso periodo dal 15 maggio al 31 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni incolti con presenza di cespugli, erba secca, stoppie, sterpaglie;
- l’uso di fuochi d’artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle appositamente individuate in autorizzazione; e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
Art. 3 Estensione degli obblighi
Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all’art.1 e le modalità di cui all’art. 2 fanno carico a ciascuno di essi.
Tali obblighi fanno, altresì, carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonchè ai nuovi proprietari od ai legali appresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili.
Art. 4 Procedimento amministrativo - Diffida
Decorso il termine indicato all’art.1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata – anche nel corso del procedimento di cui appresso – da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5 lett. “b”), l’accertamento, da parte degli Organi elencati all’art.8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l’avvio del procedimento nei confronti dei soggetti
inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l’avvenuta esecuzione a pena della sanzione di cui all’art. 5 lett. “a”.
Il procedimento di cui sopra (diffida) potrà essere attivato anche prima del termine massimo di cui all’art.1 (pre-diffida) nei casi in cui sia già valutabile la potenziale pericolosità, in termini di incendio o di propagazione dello stesso, di determinate aree in particolare stato di abbandono.
Art. 5 Sanzioni
A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi predisposti dal Comando di Polizia Locale, le seguenti sanzioni:
- in caso di mancata comunicazione, entro il termine all’uopo assegnato, dell’avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all’art.4, tale da pregiudicare l’esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) anche se successivamente dovesse accertarsi l’avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso
contrario, l’applicazione alternativa della sanzione di cui al punto successivo; - in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all’art.1 comma 1° lett. “a-b” della presente ordinanza, sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 300,00, e contestuale informativa all’Autorità Giudiziaria - ove si accerti la recidività della violazione - ai sensi art. 650 C.P. (noncheÌÂ ai sensi dell’art.449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo), oltre all’intervento sostitutivo dell’Ente in danno economico dei soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all’art.1 comma 1° lett. “c” (mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 300,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00;
- in caso di accertata inosservanza delle modalitaÌ€ esecutive di cui all’art.2 lett. “d” (ove non già configurabili le azioni e le attività di cui al successivo punto “f”), sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00;
- in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (vedasi art. 1 comma 1° lett. “c”, sanzione pecuniaria in base all’art. 29 del vigente Codice della Strada (per l’anno 2024 pari ad € 173,00) che contempla anche l’obbligo del ripristino dei luoghi;
- in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell’art.1, sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi e salvo quant’altro previsto in materia penale, specie nell’eventualità di procurato incendio.
Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all’art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, con vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) e alle sanzioni penali di cui all’art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell’incendio, noncheÌÂ alle sanzioni previste dalle altre norme vigenti in materia.
L’Area Urbanistica dell’Ente è incaricata di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni del Comando di Polizia Locale, dei VV.F., del Corpo Forestale, dei Volontari di Protezione Civile, etc., all’aggiornamento dello speciale “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” di cui all’art.10 della L.353/2000, nonché all’espletamento degli eventuali provvedimenti consequenziali, ivi compresa la trasmissione degli inerenti atti alla Prefettura di Palermo e/o ad altri Enti interessati.
Ai sensi dell’art.17 L. 689/81, l’Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, è il Sindaco.
Art. 6 Responsabilità civile e penale
Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 449 e 650 C.P.
Art. 7 Collaborazione dei cittadini
Chi dovesse avvistare un incendio, è invitato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:
- Vigili del Fuoco 112 (numero unico emergenze)
- Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 1515
- Polizia Municipale 3316906824
I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall’incuria e dall’abbandono di terreni, potranno compilare l’apposito modulo sulla home page del sito internet dell’Ente www.comune.altavillamilicia.pa.it non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti d’ufficio.
Le segnalazioni potranno pervenire anche tramite posta elettronica ordinaria
pm.responsabile@altavillamilicia.eu o sindaco@altavillamilicia.eu
Art. 8 Organi incaricati dell’esecuzione
Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; in particolare il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’applicazione delle relative sanzioni e procedure giudiziarie connesse, entro i termini previsti dell’art.14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all’art. 4.
Alle attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza potranno concorrere anche le Associazioni di Protezione Civile operanti nel Territorio Comunale.
Art. 9 Pubblicizzazione
Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo del Comune e l'inserimento nel sito internet del Comune di Altavilla Milicia e nella pagina
Facebook istituzionale.
Sarà, altresì, trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Comando Stazione Carabinieri di Altavilla Milicia, Al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Comunale di Protezione Civile.
Art. 10 Decorrenza e validità
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validitàÌ€ fino al 31 ottobre 2024, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall’art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienicosanitaria.
Altavilla Milicia, 15/05/2024
F.to Il Sindaco
Si invita la cittadinanza ad eseguire la pulizia dei terreni incolti e segnalare fondi a rischio incendio
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Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2024, 17:40