Descrizione
ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Visto l'art. 3 della legge 08.03.1989 n. 95, sostituito da ultimo dall'art. 9, comma 3, della legge 30.04.1999 n.120,
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 166/199 del 13 settembre 1999, avente ad oggetto "Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120";
Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Amministra zione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali - 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in pos sesso dei requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989;
INVITA
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell'Albo unico comunale delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare apposita domanda, improrogabilmente entro il 30 novembre p.v.
Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettore del Comune;
- avere assolto gli obblighi scolastici.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960, ed all'art.38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la ele zione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R.n.361(*) del 30 marzo 1957.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio elettorale o scaricabili dal sito web istituzionale
Considerato il carattere permanente delle iscrizioni, gli elettori già iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale non devono presentare nuove domande di iscrizione.
F.to Il Sindaco
Giuseppe Virga
(*) Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle am ministrazioni comunali e dell'art.38 del Testo Unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presi dente di Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2024, 12:24